Statuti
I. DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1 Sotto la denominazione di SOCIETÀ VIGOR LIGORNETTO in abbreviato “VIGOR”, è costituita una società ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
Art. 2 La sede sociale è stabilita in Ligornetto presso l’oratorio.
II. SCOPO
Art. 3 La VIGOR è apartitica e aconfessionale.
Art. 4 LaVIGOR è affiliata all’Associazione Sportiva Ticinese (ASTi), alla Federazione Ticinese Atletica Leggera (FTAL), a Swiss Athletics e a Sport Union Schweiz. Gli statuti di Swiss Athletics e di Sport Union Schweiz, come pure i regolamenti dei loro organi e commissioni, nonché gli statuti di ASTi e FTAL sono vincolanti per VIGOR e per i suoi membri.
Art. 5 1La VIGOR si propone di promuovere e sviluppare la pratica di attività sportive, quali l’atletica leggera ed il podismo.
2VIGOR e i propri membri sottostanno e rispettano la carta etica, lo statuto etico e lo statuto sul doping di Swiss Olympic, come pure altri documenti specifici.
3Le violazioni dello statuto sul doping e dello statuto etico saranno esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate secondo i casi definiti nello statuto etico.
4In tutti gli altri casi, per la valutazione legale e, se del caso, per eventuali sanzioni sarà competente il Tribunale sportivo svizzero, ad esclusione dei tribunali statali. I ricorsi sono disciplinati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto etico o dei relativi regolamenti.
III. SOCI
Art. 6 1I soci si suddividono in:
a) soci attivi
b) soci sostenitori
c) soci onorari.
2È socio attivo:
a) chi è iscritto alla società per la pratica di un’attività sportiva e ha pagato la relativa tassa di iscrizione (socio sportivo);
b) chi partecipa alla vita della società, fornendo regolarmente e fattivamente collaborazione, aiuto e supporto ed è iscritto nell’apposito registro (socio collaboratore).
3È socio sostenitore chi ha pagato la relativa quota sociale. Sono soci sostenitori junior i soci sostenitori fino a 25 anni.
4È socio onorario chi è stato proclamato tale dall’assemblea per speciali meriti acquisiti in seno alla società.
Art. 7 1Ogni persona fisica interessata alle finalità di VIGOR può diventarne membro tramite pagamento della tassa d’iscrizione o domanda di iscrizione nel registro dei soci collaboratori o pagamento della quota sociale.
2Il comitato ha la facoltà di rifiutare un membro senza dover esporre le proprie motivazioni.
3La qualità di socio cessa:
- per mancato pagamento della tassa d’iscrizione o della quota sociale;
- per dimissione: ogni membro può dimettersi tramite una lettera inviata al comitato con effetto immediato;
- per esclusione: a seguito di comportamenti e attitudini considerate non conformi ai principi della VIGOR, il comitato può decidere di procedere all’esclusione dall’associazione;
- per decesso.
Art. 7a I soci attivi praticano e perseguono uno sport leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale e di manipolazione delle competizioni sportive e rispettano le disposizioni in materia contenute nella carta etica di Swiss Olympic.
IV. ORGANIZZAZIONE
Art. 8 Gli organi della VIGOR sono:
- l’assemblea dei soci
- il comitato
- la commissione tecnica
- l’ufficio di revisione dei conti.
L’assemblea dei soci
Art. 9 1L’assemblea è l’organo supremo della VIGOR.
2L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, di regola entro la fine di aprile.
3Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.
4In tutti i casi l’assemblea è convocata almeno 15 giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Art. 10 Sono di competenza dell’assemblea:
- l’approvazione e la modifica dello statuto
- la nomina del presidente della società, dei membri del comitato e del presidente della commissione tecnica
- la nomina dell’ufficio di revisione dei conti
- l’approvazione della gestione morale e finanziaria
- la determinazione delle quote sociali
- l’approvazione di spese straordinarie superiori a fr. 10’000
- la proclamazione dei soci onorari
- lo scioglimento della società.
Art. 11 1L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
2Le decisioni avvengono a maggioranza semplice dei votanti. Non si tiene conto delle astensioni.
3Per le modifiche di statuto è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Non si tiene conto delle astensioni.
4Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che un socio domandi il voto segreto e tale proposta venga accolta a maggioranza semplice dei votanti.
5I membri del comitato non hanno diritto di voto per quanto concerne l’approvazione del rapporto morale e finanziario.
6I soci minori di 16 anni sono rappresentati da uno dei genitori o da chi ne esercita l’autorità parentale.
Durata delle cariche statutarie
Art. 11a 1Le nomine (presidente, comitato, presidente e membri della commissione tecnica, ufficio di revisione) hanno luogo ogni tre anni, di regola durante l’assemblea ordinaria. La rielezione è sempre consentita.
2In caso di dimissioni o decesso di membri di comitato, quelli rimasti in carica possono completare l’organico del comitato per cooptazione, con ratifica alla prossima Assemblea sociale utile.
3Analogamente, in caso di vacanza del presidente della commissione tecnica, il comitato provvede a una nomina interinale, con ratifica alla prossima Assemblea sociale utile.
4I membri di comitato non possono superare complessivamente la durata di permanenza in carica di 12 anni, rispettivamente di 15 anni nel caso in cui almeno un periodo di nomina sia svolto come presidente.
Il comitato
Art. 12 1Il comitato è l’organo esecutivo della società.
2Esso si compone di 11 membri, di cui di diritto: il presidente, il parroco priore e il presidente della commissione tecnica.
3Nel comitato i sessi maschile e femminile sono rappresentati in modo equo, almeno per il 40% ciascuno.
4Nella composizione del comitato deve essere presente un rappresentante degli atleti e delle atlete. Può essere eletto come rappresentante un atleta che, al momento dell’elezione, partecipa regolarmente a competizioni sportive o che ha terminato la carriera agonistica da non più di un anno.
Art. 12a 1Il comitato disciplina il suo funzionamento interno.
2Esso nomina al suo interno:
a) il vice-presidente,
b) il segretario,
c) il cassiere,
d) la commissione finanze.
3Il comitato designa i membri autorizzati a rappresentare la società e il relativo potere di firma (firma individuale o collettiva).
4Il comitato può costituire gruppi di lavoro per l’organizzazione di attività ed eventi.
5I gruppi di lavoro così costituiti agiscono autonomamente secondo le indicazioni generali e nell’ambito del budget finanziario stabiliti dal comitato.
Art. 13 1Il comitato gestisce la società e ne è responsabile nei confronti dell’assemblea e dei terzi.
2Esso inoltre:
a) esegue le deliberazioni dell’assemblea
b) gestisce e amministra il patrimonio della società
c) approva il programma annuale presentato dalla commissione tecnica
d) rappresenta la società verso i terzi
e) fissa le tasse di iscrizione
f) nomina:
aa. i membri della commissione tecnica, su proposta del presidente della commissione tecnica,
bb. i delegati in seno all’ASTi, alla FTAL e alle altre associazioni mantello,
cc. il rappresentante della VIGOR in seno al comitato dell’oratorio di Ligornetto
g) tiene a giorno il registro dei soci.
Art. 13a 1La commissione finanze si occupa di dirigere la gestione finanziaria della società, preparando le decisioni del comitato a tale riguardo.
2Essa è composta del presidente, del cassiere e di almeno un altro membro di comitato.
Art. 14 Il comitato si riunisce previa convocazione del presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Esso decide a maggioranza semplice dei votanti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 14a 1I membri del comitato devono adempiere alle loro funzioni con la dovuta cura ed efficienza e al meglio delle loro capacità.
2Essi svolgono le loro funzioni esclusivamente nell’interesse dell’associazione.
3Se esiste la possibilità di un conflitto di interessi da parte di un membro del comitato in merito a una decisione, questi deve informare il presidente e ritirarsi dalla discussione e dalle decisioni.
Inoltre si astiene da qualsiasi dialogo con gli altri membri in merito alla decisione.
Le astensioni dovute a un conflitto di interessi devono essere messe a verbale.
4Se il conflitto di interessi riguarda il Presidente, questi ne informa il suo vice.
5Se il membro interessato contesta l’accusa di conflitto di interessi, il comitato decide, escludendo il membro interessato.
Art. 14b I membri del comitato non possono chiedere, ricevere, accettare o conferire, direttamente o indirettamente, doni o favori che siano in qualche modo connessi con il loro mandato nell’associazione, o che possano dare l’impressione di esserlo, e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.
La commissione tecnica
Art. 15 1La commissione tecnica si compone di almeno 5 membri, di cui di diritto il suo presidente e il Coach G+S.
2La commissione tecnica è responsabile di tutte le attività che riguardano gli allenamenti, la partecipazione alle gare, la preparazione degli allenatori, l’organizzazione di gare sociali. A tali scopi essa è autonoma nell’ambito del budget finanziario stabilito annualmente dal comitato.
3Prima dell’inizio della stagione agonistica la commissione tecnica presenta al comitato il programma tecnico. Essa inoltre prepara il rapporto dell’attività sportiva da presentare all’assemblea.
4Il presidente della commissione tecnica riferisce regolarmente al comitato sull’andamento dell’attività agonistica e segnala tempestivamente eventuali problemi.
L’ufficio di revisione dei conti
Art. 16 1L’ufficio di revisione dei conti si compone di due membri e di un supplente.
2Revisori e supplenti non possono essere contemporaneamente membri del comitato.
3L’ufficio di revisione dei conti controlla la gestione finanziaria della società dandone scarico per iscritto all’assemblea. L’ufficio di revisione dei conti è sempre autorizzato a prendere visione della contabilità e della relativa documentazione.
4L’assemblea dei soci può nominare una società esterna di revisione in luogo dell’ufficio di revisione.
V. FINANZE
Mezzi, contributi sociali
Art. 17 1Per il perseguimento delle sue finalità, l’associazione dispone in particolare dei seguenti mezzi:
– proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
– proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie;
– donazioni, sussidi e sponsorizzazioni di ogni genere;
– tasse di iscrizione e quote sociali;
– proventi derivanti da accordi di prestazioni.
Tasse e quote
Art. 17a 1Le tasse di iscrizione possono essere distinte in funzione delle prestazioni fornite dalla società.
2In particolare, si possono distinguere le seguenti categorie:
a) gruppo miniatleti;
b) gruppi scolari, giovani, competizione e performance;
c) atleti che svolgono la loro attività individualmente, senza un particolare supporto di allenatori e mezzi, pur essendo tesserati della società.
3Le quote sociali per i soci sostenitori sono distinte in:
a) quote per soci sostenitori;
b) quote per soci sostenitori junior.
Art. 18 Gli impegni della società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. Esclusa ogni responsabilità personale dei soci e degli organi direttivi.
VI. SCIOGLIMENTO
Art. 19 Lo scioglimento della società può essere decretato solo dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti aventi diritto di voto ad un’Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno 15 giorni prima, purché siano presenti almeno 1/3 dei soci.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale servirà in primo luogo a soddisfare eventuali creditori.
L’eventuale saldo attivo sarà depositato presso l’Autorità parrocchiale di Ligornetto fintanto che non sia stata fondata in loco una nuova società con gli stessi scopi.
Trascorsi 10 anni senza che ciò si sia verificato, sarà devoluto in beneficenza a discrezione del Comitato dell’oratorio di Ligornetto.
È esclusa una ripartizione del patrimonio fra i soci.
VII. DISPOSIZIONE FINALI
Art. 20 abrogato.
Art. 21 Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero (art. 60 e segg.).
Norma transitoria
Art. 22 1Tutte le cariche sociali decadono eccezionalmente con l’assemblea sociale del 28 aprile 2025, in modo da ripristinare il regolare andamento triennale.
2L’Art. 11a cpv. 4 si applica solo dall’entrata in vigore delle modifiche statutarie del 28 aprile 2025; è esclusa un’applicazione retroattiva.
Modifiche statutarieArt. 23 Le modifiche e le nuove disposizioni di cui al titolo I e agli art. 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a, 14b, 14c, 15, 16, 17, 17a, 20, 22 sono approvate dall’assemblea il 28 aprile 2025 ed entrano immediatamente in vigore.