Statuti
Versione 03.94 con le modifiche approvate dall’Assemblea generale ordinaria del 04.03.94 e del 26.03.10.
- DENOMINAZIONE
- SCOPO
- SOCI
- ORGANIZZAZIONE
- FINANZE
- SCIOGLIMENTO
- DISPOSIZIONI FINALI
I. DENOMINAZIONE
art. 1
Sotto la denominazione di SOCIETÀ VIGOR LIGORNETTO in abbreviato “VIGOR”, è costituita una società ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
art. 2
La sede sociale è stabilita in Ligornetto presso l’oratorio.
art. 3
La VIGOR è apartitica e aconfessionale.
art. 4
La VIGOR è affiliata all’Associazione Sportiva Ticinese (ASTi), alla Federazione Ticinese Atletica Leggera (FTAL) e alla Federazione Cattolica Svizzera Ginnastica e Sport (FCSGS) delle quali riconosce gli statuti.
II. SCOPO
art. 5
La VIGOR si propone di promuovere e sviluppare la pratica di attività sportive, quali l’atletica leggera ed il podismo.» I
III. SOCI
art. 6
I soci si suddividono in:
- soci attivi
- soci sostenitori
- soci onorari
Sono soci attivi quelli che praticano un’attività sportiva o che con l’attività organizzativa favoriscono la vita della società.
Sono soci sostenitori quelli che, pur non praticando una attività sportiva o organizzativa, sostengono la società attraverso contributi finanziari o collaborando in altro modo alla vita della stessa.
Sono soci onorari quelli che sono stati proclamati tali dall’Assemblea per speciali meriti acquisiti in seno alla società.
art. 7
Si diventa socio della società inoltrando specifica domanda al comitato, che ratificherà l’adesione con l’iscrizione del nuovo membro nel registro dei soci.
Si cessa di essere socio:
- per dimissioni
- per espulsione
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato entro il 31 ottobre di ogni anno.
L’espulsione di un socio è ammissibile per motivi gravi.
Può essere richiesta al Comitato e deve, preavvisata e motivata per iscritto all’interessato affinchè egli possa giustificarsi.
L’espulsione è decisa dall’Assemblea e deve figurare quale trattanda sulla convocazione della stessa.
Contro la decisione di espulsione il socio ha diritto di ricorso entro 30 giorni al Comitato Cantonale dell’ASTi.
IV. ORGANIZZAZIONE
art. 8
Gli organi della VIGOR sono:
- l’assemblea dei soci
- il comitato
- la commissione tecnica
- i revisori dei conti
L’assemblea dei soci
art. 9
L’assemblea è l’organo supremo della VIGOR.
Si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno entro la fine di aprile.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.
In tutti i casi l’assemblea viene convocata per iscritto almeno 15 giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno.
art. 10
Sono di competenza dell’assemblea:
- la nomina del presidente della società
- la nomina dei membri del comitato e del presidente della commissione tecnica
- la nomina dei revisori
- l’approvazione della gestione morale e finanziaria
- la modificazione dello statuto
- la determinazione delle tasse sociali
- l’approvazione di spese straordinarie superiori a Fr. 5’000
- l’espulsione di soci
- la proclamazione dei soci onorari
- lo scioglimento della società
art. 11
L’assemblea è valida quando sono presenti 1/10 dei soci. In caso di mancata presenza del quorum sarà rinviata e automaticamente riconvocata 15 minuti più tardi. In questo caso sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Essa delibera sugli oggetti all’ordine dei giorno e in caso di necessità su altri oggetti ammessi all’ordine dei giorno all’inizio dell’Assemblea stessa.
Le delibere avvengono a maggioranza semplice dei votanti.
Per le modifiche di statuto e per l’espulsione di un socio è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.
Le astensioni non incidono sul calcolo della maggioranza,
Le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che un socio domandi il voto segreto e tale proposta venga accolta a maggioranza semplice dei votanti.
In caso di parità di voti l’oggetto è rinviato alla prossima assemblea, nel caso di nuova parità la proposta cade non avendo raggiunto la maggioranza.
I membri del comitato non hanno diritto di voto all’Assemblea ordinaria per quanto concerne l’approvazione dei rapporto morale e finanziario.
I soci minori di 14 anni sono rappresentati dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.
In casi di sanzioni disciplinari i soci possono essere rappresentati da persone di loro fiducia muniti di delega scritta.
Il comitato
art. 12
Il comitato è l’organo esecutivo della società.
Si compone di 11 membri, di cui due di diritto: il parroco priore ed il presidente della commissione tecnica. Nomina nel suo serio il vice-presidente, il segretario, il cassiere, il rappresentante della VIGOR in seno al comitato dell’oratorio di Ligornetto e gli altri rappresentanti della commissione tecnica.
I membri dei comitato restano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili.
Sono firmatari con firma individuale per la rappresentanza della società: il presidente, il presidente della commisione tecnica e la cassiera. Il comitato può conferire procura per eventi limitati nel tempo a membri del comitato.
art. 13
Il comitato amministra la società ed il patrimonio della stessa.
Esegue le deliberazioni dell’assemblea.
Rappresenta la società verso i terzi,
Esercita la sorveglianza generale sulla società.
Nomina i delegati all’Assemblea generale dell’ASTi, della FTAL e della FCSGS.
Prepara il rapporto di attività.
Può attribuire speciali mansioni ai suoi membri
art. 14
Il comitato si riunisce previa convocazione del presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.
Esso decide a maggioranza semplice dei votanti, in caso di parità prevale il voto dei presidente.
La commissione tecnica
art. 15
La commissione tecnica si compone di almeno 5 membri.
Si occupa del programma tecnico annuale che dovrà presentare al comitato prima dell’inizio della stagione agonistica. La commissione tecnica è responsabile di tutte le attività che riguardano gli allenamenti, la partecipazione alle gare, la preparazione degli allenatori, l’organizzazione di gare sociali.
La commissione tecnica prepara inoltre il rapporto dell’attività sportiva della stagione corrente da presentare all’assemblea dei soci.
I revisori dei conti
art. 16
La commissione di revisione dei conti si compone di due membri e di un supplente nominati dall’assemblea ordinaria. Essa controlla la gestione finanziaria della società dandone scarico per iscritto all’assemblea. Revisori e supplenti non possono essere contemporaneamente membri dei Comitato, restano in carica un anno e sono rieleggibili.
V. FINANZE
art. 17
Le finanze della società sono costituite da:
- tasse sociali
- contributi di enti pubblici e privati
- contributi di enti sportivi
- entrate di eventuali manifestazioni.
art. 18
Gli impegni della società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. Esclusa ogni responsabilità personale dei soci e degli organi direttivi.
VI. SCIOGLIMENTO
art. 19
Lo scioglimento della società può essere decretato solo dalla maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti aventi diritto di voto ad un’Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno 15 giorni prima, purchè siano presenti almeno 1/3 dei soci.
In caso di scioglimento il patrimonio sociale servirà in primo luogo a soddisfare eventuali creditori.
L’eventuale saldo attivo sarà depositato presso l’Autorità parrocchiale di Ligornetto fintanto che non sia stata fondata in loco una nuova società con gli stessi scopi.
Trascorsi 10 anni senza che ciò si sia verificato, sarà devoluto in beneficenza a discrezione del Comitato dell’oratorio di Ligornetto.
È esclusa una ripartizione del patrimonio fra i soci.
VII. DISPOSIZIONE FINALI
art. 20
Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata dal Comitato cantonale dell’ASTi e della FTAL.
art. 21
Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero (art. 60 e segg.).
Aggiornato in data: 26 marzo 2010
Il presidente: Michele Battaglia
La segretaria: Carmela Monleone